Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto
Al contribuente, che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento, viene notificato a mezzo di raccomandata A.R. un avviso di sollecito. Tale provvedimento indicherà la somma da versare, con addebito delle spese di notifica e l’avvertenza che, in caso di inadempimento si applicheranno la sanzione per omesso/parziale pagamento oltre agli interessi di mora.
Nel caso in cui il contribuente, anche in seguito alla notifica dell’avviso di sollecito, non provveda a regolarizzare la propria posizione contributiva viene notificato un atto di accertamento per omesso o insufficiente pagamento con applicazione delle sanzioni oltre agli interessi di mora ed alle ulteriori spese di notifica.
a partire dal 1° gennaio 2020, a norma dell’art. 1, comma 792 della legge n. 160/2019, l’atto di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati che comprendono imposte, interessi e sanzioni. Trascorso il termine utile per la proposizione del ricorso, l’atto costituisce titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, per la riscossione delle somme indicate.
Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione dell’ammontare dovuto è affidata al Concessionario dell’Ente per l’esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, con le modalità ed i termini previsti dall’art. 1, comma 792 della legge n. 160/2019. Conseguentemente il pagamento dovrà essere effettuato presso il Concessionario. Al soggetto incaricato della Riscossione spetteranno gli oneri di riscossione, gli interessi di mora nella misura fissata ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive a carico del debitore.